Quando un matrimonio arriva al capolinea, la separazione consensuale rappresenta il percorso più rapido, meno costoso e meno conflittuale per formalizzare la fine della convivenza coniugale. A differenza della separazione giudiziale, che richiede l’intervento decisionale del giudice su ogni punto controverso, la separazione consensuale si fonda sull’accordo tra i coniugi. Entrambe le parti stabiliscono insieme le condizioni della separazione - dall’assegnazione della casa familiare al mantenimento, dalla gestione dei figli alla divisione dei beni - e le sottopongono all’autorità competente per l’omologazione o la ratifica.
La separazione consensuale non richiede che i coniugi siano d’accordo su tutto nella vita, ma richiede che siano d’accordo sulle condizioni della separazione. Questo significa trovare un’intesa su ogni aspetto rilevante: chi resta nella casa coniugale, se e in quale misura un coniuge verserà un assegno di mantenimento all’altro, come verranno gestiti i rapporti con i figli e come saranno ripartite le spese relative alla loro crescita.
Non è necessario che l’accordo sia perfettamente equilibrato dal punto di vista economico, ma deve essere liberamente raggiunto e, in presenza di figli minorenni, deve rispettare il principio del superiore interesse del minore. Il giudice, anche nella procedura consensuale, ha il potere di rifiutare l’omologazione se ritiene che le condizioni concordate siano contrarie all’interesse dei figli.
Il diritto italiano offre oggi tre strade per formalizzare una separazione consensuale, ciascuna con caratteristiche e requisiti propri.
La prima è la separazione consensuale in tribunale, la forma tradizionale. I coniugi presentano un ricorso congiunto al tribunale competente, allegando l’accordo sulle condizioni di separazione. Viene fissata un’udienza davanti al presidente del tribunale, durante la quale il giudice verifica la volontà delle parti e tenta la conciliazione. Se i coniugi confermano la decisione di separarsi, il giudice omologa l’accordo con decreto. In presenza di figli minorenni, il giudice valuta la conformità delle condizioni al loro interesse. L’intera procedura può concludersi in poche settimane o pochi mesi, a seconda del carico del tribunale.
La seconda modalità è la negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge 132/2014. In questo caso ciascun coniuge è assistito dal proprio avvocato, e l’accordo viene raggiunto attraverso una procedura stragiudiziale. Una volta sottoscritto, l’accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica per un controllo di regolarità. Se non vi sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, il nulla osta del pubblico ministero è sufficiente. In presenza di figli, l’accordo deve essere autorizzato dal tribunale. La negoziazione assistita offre il vantaggio di evitare l’udienza in tribunale, pur garantendo la stessa efficacia giuridica.
La terza è la separazione davanti al Sindaco, anch’essa introdotta nel 2014. Questa procedura è riservata alle coppie senza figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e senza trasferimenti patrimoniali. I coniugi si presentano all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza (o del Comune dove il matrimonio è stato trascritto), confermano la volontà di separarsi e, dopo un periodo di riflessione di trenta giorni, ratificano l’accordo. È la procedura più semplice e meno costosa, ma la sua applicabilità è limitata ai casi più lineari.
La separazione consensuale, una volta omologata o ratificata, produce effetti giuridici immediati. Cessano gli obblighi di convivenza e fedeltà, sebbene permangano gli obblighi di mantenimento e assistenza reciproca nella misura stabilita dall’accordo. I coniugi restano legalmente sposati fino al divorzio, ma le loro sfere patrimoniali si separano: se era in vigore la comunione dei beni, questa si scioglie.
Un punto spesso trascurato è che la separazione consensuale non è irreversibile. I coniugi possono in qualsiasi momento decidere di riconciliarsi, e la riconciliazione pone fine automaticamente allo stato di separazione. Non è necessario alcun provvedimento giudiziario: è sufficiente che i coniugi riprendano la convivenza con la volontà di ricostruire il rapporto.
Nella separazione consensuale in tribunale è possibile farsi assistere da un unico avvocato per entrambi i coniugi, il che riduce i costi. Nella negoziazione assistita, invece, ciascun coniuge deve avere il proprio legale. In ogni caso, anche quando la legge non lo impone, il supporto di un avvocato è fortemente consigliato. Le condizioni concordate nella separazione hanno conseguenze di lungo termine, in particolare per quanto riguarda il mantenimento, l’assegnazione della casa e la regolamentazione dei rapporti con i figli.
Un accordo che appare equo al momento della firma può rivelarsi svantaggioso nel tempo se non è stato valutato attentamente. Professionisti per separazioni e divorzi con esperienza in materia familiare possono aiutare a individuare criticità che sfuggono ai non addetti ai lavori e a formulare condizioni che tutelino entrambe le parti nel lungo periodo.
La separazione consensuale è un passaggio necessario verso il divorzio, salvo le eccezioni introdotte dalla riforma Cartabia. Dal 2015, i tempi sono stati significativamente ridotti: bastano sei mesi dalla separazione consensuale (o dodici dalla separazione giudiziale) per poter presentare domanda di divorzio. Il procedimento unico introdotto nel 2022 consente inoltre, in determinati casi, di avanzare la domanda di divorzio contestualmente a quella di separazione, accorciando ulteriormente i tempi complessivi.
È importante sottolineare che le condizioni stabilite nella separazione non sono automaticamente confermate nel divorzio. In sede di divorzio, ciascun coniuge può chiedere la revisione delle condizioni economiche se le circostanze sono cambiate. Per questo motivo, la formulazione dell’accordo di separazione richiede attenzione non solo al presente ma anche agli sviluppi futuri.
La separazione consensuale non è una soluzione per tutti. Presuppone un livello di dialogo e collaborazione tra i coniugi che non sempre è raggiungibile, specialmente quando il rapporto è segnato da conflittualità profonda o squilibri di potere. In questi casi, la separazione giudiziale resta l’unica via percorribile.
Quando però l’accordo è possibile, la separazione consensuale offre vantaggi evidenti: tempi più brevi, costi più contenuti, minore stress emotivo e un maggiore controllo delle parti sulle condizioni che regoleranno la loro vita dopo il matrimonio. È, nella sostanza, una scelta di pragmatismo che consente a entrambi i coniugi di voltare pagina con dignità e chiarezza.
The information on this website is intended as a guide and does not constitute legal advice. Vardags do not accept liability for any errors in the information on this website, nor any losses stemming from reliance upon the statements made herein. All articles and pages aim to reflect the legal position at time they were published, and may have been rendered obsolete by subsequent developments in the law. Should you require specialist advice, tailored to your situation, please see how Vardags can help you.
Vardags Limited is a limited company trading as Vardags, Company No 7199468, registered in England and Wales, having its registered office at 10 Old Bailey, London EC4M 7NG. Vardags is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA Number 535955). Its VAT number is 99 001 7230.
Vardags uses the term ‘Partner’ as a professional title only, to describe a Senior Solicitor, Employee or Consultant with relevant experience, expertise and qualifications (whether legally qualified or otherwise) to merit the title. Our Partners are not partners in the legal sense. They are not liable for the debts, liabilities or obligations of Vardags Limited. Similarly, the term ’Director’ is a professional title only, to describe an employee or consultant of Vardags with relevant experience, expertise and qualifications to merit the title. It does not necessarily imply that the relevant individual is a director of Vardags Limited.
A list of the directors of Vardags Limited and a list of the names of those using the title of ’Director’ and ’Partner’ together with their official status is available for inspection at Vardags’ registered office.
