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Assegno divorzile: non basta la maggior ricchezza dell’altro coniuge per ottenerlo

La Cassazione, Sezione I Civile, con lordinanza n. 1999/2026, ha fornito un importante chiarimento in materia di assegno divorzile respingendo il ricorso presentato da una moglie contro la sentenza della Corte dAppello di Bologna. In particolare, la Corte ha confermato lesclusione del diritto allassegno divorzile, disponendo la restituzione delle somme già percepite da parte della donna. La vicenda offre unimportante occasione per chiarire i principi che regolano il diritto a ricevere lassegno divorzile e le conseguenze derivanti dalleventuale percezione indebita delle somme.

Il caso trae origine dalla sentenza del Tribunale di Rimini n. 746/2023, con cui era stato attribuito alla moglie il diritto a percepire un assegno divorzile.

La Corte dAppello di Bologna, accogliendo il ricorso presentato dallex coniuge, ha rilevato che il Tribunale di primo grado si era limitato semplicemente a constatare la divergenza di reddito tra le parti, senza verificare se tale divario fosse conseguenza del matrimonio, o delle scelte assunte dalla moglie. In particolare, la moglie aveva affermato di aver scelto, nel 1999, un lavoro part-time per dedicarsi ai figli, senza però indicare né il reddito percepito prima e dopo tale scelta, né eventuali benefici economici derivanti da questa decisione, né tantomeno si era premurata di produrre mezzi istruttori a supporto delle proprie affermazioni.

La Corte dAppello ha, quindi, ritenuto che la donna non avesse diritto allassegno divorzile, sia alla luce del suo reddito lordo annuo, sia in quanto proprietaria dellimmobile in cui risiedeva.

Tale decisione si fonda sul principio che lassegno divorzile non può avere funzione meramente assistenziale: esso ha natura compensativa ed equilibrativa, e deve essere riconosciuto solo se emergono squilibri economici direttamente ricollegabili al matrimonio e alle scelte dei coniugi fatte in ambito familiare.

Avverso tale decisione, la moglie ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, sollevando quattro motivi: la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha rigettato nel merito gli altri due.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha rimarcato la distinzione tra assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile: mentre il primo è correlato al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alla permanenza del vincolo coniugale di solidarietà, il secondo ha natura assistenziale, compensativa, e deve essere valutato alla luce della situazione economica attuale dei coniugi. Per questo motivo, in caso di accertamento dellinsussistenza dei predetti presupposti, le somme corrisposte indebitamente a titolo di assegno divorzile devono essere restituite. Rimane comunque dovuto lassegno di mantenimento stabilito in sede di separazione per il periodo antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La pronuncia della Cassazione chiarisce anche il principio della ripetibilità dellassegno divorzile: se, a seguito di valutazione giudiziale, emerge che non sussistevano i presupposti per la sua corresponsione, le somme percepite vanno restituite.

In conclusione, la decisione ribadisce due elementi fondamentali: lassegno divorzile non può avere carattere meramente assistenziale, ma deve compensare squilibri economici derivanti dal matrimonio e dalle scelte compiute in costanza di esso; inoltre, le somme percepite indebitamente devono essere restituite.

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