Quando si parla di divorzio, valutare le aziende o le partecipazioni societarie che fanno parte del patrimonio di uno o di entrambi i coniugi può diventare complicato. La disciplina dipende dal regime patrimoniale scelto dai coniugi (di solito la comunione legale dei beni, salvo diversa convenzione) e da come l’azienda è stata costituita e gestita. Gli articoli del Codice Civile che regolano la comunione legale e la sua cessazione sono il punto di riferimento principale.
Il Codice Civile distingue due modalità principali con cui un’azienda può rientrare nella comunione legale, con conseguenze dirette sul modo in cui sarà valutata e divisa in caso di divorzio.
Si tratta di aziende che diventano proprietà comune dei coniugi fin dall’inizio, cioè al momento della loro costituzione o acquisto. Esistono due casi:
Questo caso è più comune e complesso. Riguarda le aziende create dopo il matrimonio e gestite da un solo coniuge. Durante il matrimonio, l’azienda è considerata bene personale dell’imprenditore, e la comunione scatta solo al momento dello scioglimento, cioè spesso alla separazione. In quel momento, il coniuge non imprenditore ha diritto a una quota sugli incrementi di valore e sugli utili maturati.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che questo diritto è di credito, non di proprietà: il coniuge non imprenditore riceve un pagamento in denaro pari al 50% degli utili e degli incrementi, senza poter pretendere specifici beni aziendali. Così l’imprenditore può continuare l’attività senza dover smembrare l’azienda.
La valutazione serve a calcolare la quota spettante al coniuge non imprenditore. Di solito viene affidata a un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e segue questi passaggi:
Il criterio di valutazione (reddito, patrimonio, misto o rilevanza commerciale) è scelto dal giudice, che può basarsi su perizie tecniche.
Se un coniuge collabora stabilmente in un’impresa familiare, non acquisisce comproprietà, ma ha diritti patrimoniali specifici proporzionati al lavoro prestato:
Anche qui si tratta di un diritto di credito, liquidato alla cessazione della collaborazione. Il coniuge che chiede tale quota deve dimostrare l’entità del patrimonio e degli utili.
Le regole della comunione de residuo si applicano anche alle quote di società di capitali acquistate da un solo coniuge dopo il matrimonio. Durante il matrimonio le quote rimangono personali, ma al momento dello scioglimento della comunione gli incrementi di valore maturati entrano nella comunione de residuo, garantendo al coniuge non proprietario un diritto di credito del 50%. La valutazione riguarda il valore economico delle partecipazioni alla data dello scioglimento.
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