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Come vengono valutate le aziende in caso di divorzio?

Quando si parla di divorzio, valutare le aziende o le partecipazioni societarie che fanno parte del patrimonio di uno o di entrambi i coniugi può diventare complicato. La disciplina dipende dal regime patrimoniale scelto dai coniugi (di solito la comunione legale dei beni, salvo diversa convenzione) e da come lazienda è stata costituita e gestita. Gli articoli del Codice Civile che regolano la comunione legale e la sua cessazione sono il punto di riferimento principale.

Comunione immediata vs comunione de residuo

Il Codice Civile distingue due modalità principali con cui unazienda può rientrare nella comunione legale, con conseguenze dirette sul modo in cui sarà valutata e divisa in caso di divorzio.

1. Aziende in comunione immediata (Art. 177 c.c.)

Si tratta di aziende che diventano proprietà comune dei coniugi fin dallinizio, cioè al momento della loro costituzione o acquisto. Esistono due casi:

  • Aziende gestite da entrambi i coniugi e create dopo il matrimonio: In questo caso lazienda appartiene a entrambi al 50%. Alla fine del matrimonio, lazienda viene valutata nel suo complesso per stabilire la quota spettante a ciascuno, includendo beni materiali, immateriali (come lavviamento), crediti e debiti.
  • Aziende che appartenevano a uno dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite insieme: Qui lazienda rimane un bene personale del coniuge proprietario, ma entrambi partecipano agli utili e agli incrementi di valore generati durante la gestione comune. La valutazione quindi riguarda solo questi aspetti, non lintero valore dellazienda.

2. Aziende in comunione de residuo (Art. 178 c.c.)

Questo caso è più comune e complesso. Riguarda le aziende create dopo il matrimonio e gestite da un solo coniuge. Durante il matrimonio, lazienda è considerata bene personale dellimprenditore, e la comunione scatta solo al momento dello scioglimento, cioè spesso alla separazione. In quel momento, il coniuge non imprenditore ha diritto a una quota sugli incrementi di valore e sugli utili maturati.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che questo diritto è di credito, non di proprietà: il coniuge non imprenditore riceve un pagamento in denaro pari al 50% degli utili e degli incrementi, senza poter pretendere specifici beni aziendali. Così limprenditore può continuare lattività senza dover smembrare lazienda.

Come si valuta unazienda in comunione de residuo?

La valutazione serve a calcolare la quota spettante al coniuge non imprenditore. Di solito viene affidata a un Consulente Tecnico dUfficio (CTU) e segue questi passaggi:

  1. Individuazione dei beni aziendali: immobili, macchinari, attrezzature, scorte, crediti ecc.
  2. Valutazione delle attività:
    • Immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso lavviamento, cioè la capacità dellazienda di generare reddito futuro.
    • Attivo circolante, come rimanenze, crediti verso clienti e liquidità.
  3. Valutazione delle passività: tutti i debiti verso fornitori, banche, fisco e dipendenti.
  4. Calcolo del valore netto: differenza tra attività e passività.
  5. Calcolo della quota spettante: il coniuge non imprenditore riceve il 50% del valore netto.

Il criterio di valutazione (reddito, patrimonio, misto o rilevanza commerciale) è scelto dal giudice, che può basarsi su perizie tecniche.

Limpresa familiare (Art. 230-bis c.c.)

Se un coniuge collabora stabilmente in unimpresa familiare, non acquisisce comproprietà, ma ha diritti patrimoniali specifici proporzionati al lavoro prestato:

  • Diritto al mantenimento.
  • Diritto a una quota degli utili.
  • Diritto a una quota dei beni acquistati con gli utili, compreso lavviamento.

Anche qui si tratta di un diritto di credito, liquidato alla cessazione della collaborazione. Il coniuge che chiede tale quota deve dimostrare lentità del patrimonio e degli utili.

Partecipazioni societarie

Le regole della comunione de residuo si applicano anche alle quote di società di capitali acquistate da un solo coniuge dopo il matrimonio. Durante il matrimonio le quote rimangono personali, ma al momento dello scioglimento della comunione gli incrementi di valore maturati entrano nella comunione de residuo, garantendo al coniuge non proprietario un diritto di credito del 50%. La valutazione riguarda il valore economico delle partecipazioni alla data dello scioglimento.

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