Stabilire quale tribunale sia competente a pronunciarsi su un divorzio con elementi di internazionalità — ad esempio quando uno dei coniugi vive all’estero o possiede una doppia cittadinanza — è un passaggio fondamentale.
In Italia, la giurisdizione (cioè il potere di un giudice di occuparsi di una determinata causa) segue una precisa gerarchia di fonti: prima i regolamenti dell’Unione Europea, poi la normativa nazionale, in via residuale.
Le regole cambiano a seconda dell’oggetto della domanda:
Il principale riferimento normativo è il Regolamento (CE) n. 2201/2003, noto come Bruxelles II bis, applicabile a tutti i cittadini che hanno un legame effettivo con un Paese dell’Unione, anche se non ne hanno la cittadinanza.
L’articolo 3 del Regolamento elenca vari criteri alternativi — non gerarchici — che permettono di scegliere tra più fori competenti. In particolare, può pronunciarsi sul divorzio il giudice dello Stato membro:
La giurisprudenza italiana applica costantemente questi principi. Ad esempio, il Tribunale di Parma ha riconosciuto la giurisdizione italiana in un caso di separazione, poiché la ricorrente, cittadina italiana, viveva stabilmente in Italia da più di un anno.
Allo stesso modo, il Tribunale di Ancona ha affermato la propria competenza in un divorzio tra cittadini eritrei, in virtù della residenza abituale in Italia di uno dei coniugi.
Se nessuno dei criteri previsti dal Regolamento può essere applicato, si ricorre alla legge nazionale: l’articolo 32 della Legge n. 218/1995 stabilisce che la giurisdizione italiana sussiste anche se uno dei coniugi è cittadino italiano o se il matrimonio è stato celebrato in Italia. Questo vale solo in assenza di un giudice europeo competente.
Quando il divorzio coinvolge figli minori, entrano in gioco regole specifiche.
Le questioni relative all’affidamento, al collocamento o al diritto di visita dei figli sono regolate esclusivamente dall’articolo 8 del Regolamento Bruxelles II bis, che attribuisce la competenza ai giudici del Paese in cui il minore ha la residenza abituale al momento della domanda.
La “residenza abituale” non è un dato anagrafico, ma una situazione di fatto: è il luogo dove il minore vive stabilmente, frequenta la scuola e intrattiene i propri legami affettivi quotidiani.
Questo criterio riflette il principio del “miglior interesse del minore” e quello di prossimità, secondo cui è il giudice più vicino alla realtà di vita del minore a dover decidere.
La Corte di Cassazione ha costantemente confermato che anche le richieste di modifica dell’affidamento o del mantenimento devono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza abituale del minore, salvo eccezioni molto limitate (ad esempio, quando entrambe le parti accettano espressamente un altro foro e ciò non contrasta con l’interesse del bambino).
Per le domande di mantenimento — sia per il coniuge che per i figli — la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 4/2009. L’articolo 3 consente di adire alternativamente:
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 16 luglio 2015, ha chiarito che le domande di mantenimento per i figli sono accessorie solo alle cause sulla responsabilità genitoriale, e non al divorzio. Questo significa che la giurisdizione sul mantenimento dei figli segue sempre quella dell’affidamento, e quindi si radica nel Paese dove il minore risiede abitualmente.
Una volta accertata la giurisdizione italiana, occorre stabilire quale legge nazionale debba essere applicata al merito del divorzio.Questo è regolato dal Regolamento (UE) n. 1259/2010, detto Roma III.
I coniugi possono scegliere congiuntamente la legge applicabile al loro divorzio (art. 5).
Se non lo fanno, l’articolo 8 prevede una sequenza di criteri “a cascata”:
La legge straniera individuata non si applica se è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano.
Per lo scioglimento delle unioni civili, l’art. 32-quater della Legge n. 218/1995 stabilisce che la giurisdizione italiana esiste quando una delle parti è cittadina italiana o quando l’unione è stata costituita in Italia. La legge applicabile si determina con gli stessi criteri previsti dal Regolamento Roma III.
Determinare la giurisdizione nei casi di divorzio con elementi internazionali significa individuare il giudice e la legge più strettamente legati alla vita reale dei coniugi o dei figli coinvolti.
L’obiettivo del sistema europeo — e di quello italiano — è garantire decisioni coerenti, prevedibili e nel miglior interesse della famiglia, rispettando al tempo stesso il principio di prossimità e la libertà di scelta delle parti.
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