Per lungo tempo, l’ordinamento italiano ha guardato con sospetto qualsiasi accordo stipulato tra coniugi – o futuri coniugi – che intendesse regolare in anticipo gli effetti economici di una crisi matrimoniale. La logica di fondo era semplice: il matrimonio, in quanto istituzione di interesse pubblico, non poteva essere “contrattualizzato”. La legge e i giudici erano chiamati a garantire un equilibrio equo e conforme ai principi di solidarietà familiare, non la volontà privata delle parti.
Negli ultimi anni, però, questa visione ha iniziato a mutare. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha gradualmente riconosciuto spazi di autonomia contrattuale anche in ambito familiare, soprattutto quando gli accordi non intaccano i diritti fondamentali tutelati dalla legge ma servono piuttosto a regolare in modo equilibrato rapporti patrimoniali o situazioni di fatto preesistenti.
Tradizionalmente, qualsiasi “patto prematrimoniale” era considerato nullo. L’articolo 160 del Codice Civile stabilisce che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”. Ciò significava che non si potevano prevedere, prima o durante il matrimonio, accordi economici condizionati alla separazione o al divorzio.
Il ragionamento era duplice: da un lato, questi patti venivano visti come una limitazione della libertà dei coniugi di decidere sul proprio status personale, perché un vantaggio o svantaggio economico predeterminato avrebbe potuto “influenzare” la scelta di separarsi; dall’altro, si riteneva che la quantificazione di un eventuale assegno di mantenimento dovesse essere affidata solo al giudice, al momento della crisi, in base alle condizioni reali delle parti.
Per decenni, quindi, qualsiasi accordo “in previsione del divorzio” è stato giudicato nullo per illiceità della causa: un modo elegante per dire che si trattava di un patto contrario all’ordine pubblico.
La svolta è arrivata grazie ad alcune pronunce coraggiose della Cassazione, ispirate anche ai modelli stranieri – in particolare quelli anglosassoni – dove i prenups sono prassi diffusa e contribuiscono a ridurre il contenzioso.
Il principio oggi accolto è più sfumato: non tutti gli accordi “in vista di un’eventuale crisi” sono automaticamente nulli. La loro validità dipende dalla causa dell’accordo, cioè dal motivo per cui viene stipulato. Se lo scopo diretto è regolare in anticipo il divorzio (stabilendo, per esempio, un assegno futuro o una rinuncia preventiva), resta nullo. Ma se l’accordo nasce da una causa autonoma e meritevole di tutela – ad esempio per riequilibrare investimenti o spese sostenute da un coniuge – e il divorzio rappresenta solo una condizione sospensiva (cioè l’evento che rende efficace il patto), allora può essere valido.
Un caso emblematico è quello deciso dalla Cassazione nel 2012: un futuro marito, che aveva pagato i lavori di ristrutturazione di un immobile intestato alla futura moglie, aveva previsto che, in caso di rottura del matrimonio, lei gli avrebbe trasferito un altro immobile come compensazione. La Corte ha ritenuto l’accordo valido, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Il punto chiave era che il “fallimento del matrimonio” non costituiva la causa dell’accordo, ma solo il momento in cui esso avrebbe prodotto effetti.
In questo modo, la Cassazione ha aperto la strada a una forma di “autonomia controllata”, in cui i coniugi possono disciplinare alcuni aspetti economici futuri, purché non incidano sui diritti inderogabili legati allo status familiare.
Una maggiore apertura si registra per gli accordi stipulati nel corso di una separazione o di un divorzio. In questi casi, le parti possono concordare non solo le condizioni “essenziali” (come l’affidamento dei figli o l’assegno di mantenimento), ma anche pattuizioni ulteriori, ad esempio trasferimenti immobiliari o regolazioni patrimoniali più ampie.
La giurisprudenza distingue chiaramente: il contenuto essenziale necessita sempre dell’omologazione o dell’approvazione del giudice; ma gli accordi “eventuali”, cioè quelli che disciplinano rapporti patrimoniali autonomi, sono validi e pienamente efficaci anche senza tale controllo, purché non violino diritti inderogabili.
Un punto di svolta è arrivato con la sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha riconosciuto la piena validità delle clausole di separazione consensuale o divorzio congiunto che prevedano il trasferimento di beni immobili. Secondo la Corte, questi verbali, una volta omologati, hanno valore di atto pubblico e costituiscono titolo idoneo alla trascrizione.
In altre parole, è oggi pienamente possibile che i coniugi utilizzino la sede della separazione o del divorzio per regolare in via definitiva i loro rapporti economici, inclusi trasferimenti di proprietà o attribuzioni patrimoniali.
Nonostante l’apertura giurisprudenziale, l’autonomia contrattuale in ambito familiare incontra limiti ben precisi. Non è possibile, per esempio, rinunciare anticipatamente all’assegno di divorzio o predeterminarne l’importo: la legge riserva questa decisione al giudice, che deve valutarla al momento dello scioglimento del matrimonio. Analogamente, ogni patto che riguardi i figli, minori o economicamente non autosufficienti, resta subordinato al controllo giudiziale, nell’ottica del loro superiore interesse. Infine, nessun accordo può violare norme imperative o principi di ordine pubblico, né ledere diritti fondamentali della persona.
L’Italia non è ancora arrivata a un pieno riconoscimento dei prenups sul modello anglosassone, ma il percorso è tracciato. Il principio di fondo si sta spostando da un divieto assoluto a una valutazione caso per caso, centrata sulla causa dell’accordo e sulla sua compatibilità con i valori pubblici che regolano la famiglia. In questa prospettiva, gli accordi patrimoniali tra coniugi – se ispirati a equità, proporzionalità e trasparenza – possono oggi rappresentare uno strumento legittimo per gestire in modo consapevole e maturo le conseguenze di una crisi matrimoniale.
