Ogni analisi sui diritti economici successivi al divorzio deve partire da un presupposto essenziale: l’assegno divorzile. Solo chi ne è titolare può accedere, in determinate condizioni, a quote del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o della pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
L’assegno divorzile, previsto dall’articolo 5 della Legge n. 898 del 1970, è una somma periodica che il giudice può riconoscere in favore del coniuge che non dispone di mezzi adeguati o che non può procurarseli per ragioni oggettive. Oggi, la giurisprudenza non si limita più a guardare al “tenore di vita” mantenuto durante il matrimonio: l’assegno ha una duplice funzione.
Da un lato, quella assistenziale, volta a garantire un’esistenza dignitosa al coniuge economicamente più debole; dall’altro, una funzione perequativo-compensativa, che riconosce e riequilibra i sacrifici compiuti da chi ha contribuito alla famiglia rinunciando a proprie opportunità professionali o patrimoniali.
Per stabilire se l’assegno spetta – e in quale misura – il giudice valuta in modo comparativo una serie di fattori: la durata del matrimonio, il contributo di ciascun coniuge alla vita familiare, le condizioni economiche e patrimoniali reciproche, e il nesso tra gli squilibri attuali e le scelte di vita condivise durante il matrimonio. Una semplice disparità di reddito, da sola, non è sufficiente a giustificarne l’attribuzione.
Dopo il divorzio, lo stipendio di ciascun ex coniuge non viene mai suddiviso direttamente. Tuttavia, rappresenta uno degli indicatori principali che il tribunale considera per misurare l’eventuale squilibrio economico tra le parti. Un reddito elevato, a fronte di un reddito nullo o modesto dell’altro coniuge, può giustificare la condanna al pagamento dell’assegno divorzile, ma solo se ricorrono le altre condizioni di legge, in particolare quelle legate alla funzione compensativa e al contributo fornito alla vita familiare.
La quota del TFR spettante all’ex coniuge è regolata dall’articolo 12-bis della stessa legge sul divorzio.
Il diritto sorge solo se si verificano contemporaneamente tre condizioni:
La quota è pari al 40% dell’indennità maturata durante gli anni in cui il matrimonio e il rapporto di lavoro sono coesistiti.
Non tutte le somme percepite alla fine del rapporto di lavoro rientrano nel calcolo: la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n. 6229/2024), ha chiarito che la norma riguarda solo le indennità che rappresentano una retribuzione differita, cioè maturate proporzionalmente alla durata del rapporto.
Ne sono quindi escluse le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, che non hanno natura proporzionale ma servono a favorire la risoluzione anticipata del rapporto.
Diversamente, il TFR resta l’esempio tipico di indennità soggetta alla quota del 40%.
Se il TFR è stato invece conferito a un fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, l’ex coniuge non può più rivendicarne la quota.
Le prestazioni successive del fondo (come una rendita periodica), tuttavia, potranno essere valutate dal giudice ai fini dell’assegno divorzile.
Anche dopo la morte dell’ex coniuge, la legge tutela chi ha mantenuto il diritto all’assegno divorzile.
L’articolo 9 della Legge n. 898 del 1970 riconosce infatti il diritto a una quota della pensione di reversibilità, a condizione che:
Se il defunto non lascia un nuovo coniuge, l’ex coniuge avente diritto percepisce l’intera pensione.
Se invece il defunto si era risposato, la pensione deve essere ripartita tra il coniuge superstite e quello divorziato.
Il criterio principale è la durata del matrimonio, ma la giurisprudenza più recente considera anche altri elementi, come l’entità dell’assegno divorzile, la situazione economica complessiva delle parti e la durata di eventuali convivenze prematrimoniali.
La pensione decorre dal mese successivo al decesso, con diritto agli arretrati da parte dell’ente previdenziale.
Un caso più complesso riguarda il TFR maturato dal lavoratore defunto, quando esistono un coniuge superstite, dei figli e un ex coniuge divorziato. La Cassazione ha chiarito che la divisione avviene in due fasi:
In altre parole, l’ex coniuge non concorre direttamente con i figli, ma il suo diritto “si innesta” sulla quota che spetterebbe al coniuge superstite.
Il diritto a quote di TFR o di pensione di reversibilità non nasce automaticamente dal fatto di essere stati sposati. È una conseguenza diretta della titolarità dell’assegno divorzile e del principio di solidarietà che continua, in forma attenuata, anche dopo la fine del matrimonio.
La legge mira a tutelare chi, attraverso le scelte condivise della vita coniugale, ha contribuito alla famiglia e ha visto limitate le proprie possibilità professionali o patrimoniali.
In questo senso, non si tratta di “benefici” post matrimoniali, ma di un modo per ristabilire equilibrio e giustizia tra i percorsi di due persone che, pur avendo separato le loro strade, hanno costruito insieme una parte della loro vita.
