In Italia, entrambi i genitori hanno il dovere legale e morale di provvedere al mantenimento dei propri figli. Questo obbligo non cessa in caso di separazione o divorzio ed è pensato per garantire che i bisogni dei minori siano soddisfatti e che possano mantenere uno standard di vita che, per quanto possibile, sia analogo a quello di cui godevano quando i genitori convivevano. La determinazione del mantenimento dei figli non è arbitraria. Segue il principio di proporzionalità stabilito principalmente dall’articolo 337-ter del Codice civile secondo cui, salvo diverso accordo fra i genitori, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei propri figli in proporzione ai rispettivi redditi. Questo principio è rafforzato dall’articolo 316-bis del Codice civile, che specifica che i genitori devono adempiere a questo obbligo in base alle rispettive risorse finanziarie e alla loro capacità di lavoro professionale o domestico.
Per attuare questo principio, il tribunale ordina tipicamente il pagamento di un assegno periodico che viene solitamente pagato dal genitore non collocatario in favore dell’altro, che gestisce le necessità quotidiane del bambino. Lo scopo del mantenimento è bilanciare i contributi di entrambi i genitori, assicurando che il carico finanziario sia condiviso in modo equo tra loro.
Il giudice determina l’importo dell’assegno di mantenimento sulla base di una valutazione approfondita di diversi fattori previsti dall’articolo 337-ter del Codice civile. Questi criteri sono:
È sempre necessario fare una distinzione tra spese “ordinarie” e spese “straordinarie”, anche se il legislatore non definisce esplicitamente queste categorie. Questa distinzione aiuta ad applicare il principio di proporzionalità a tutti i bisogni del minore.
Per garantire un contributo equo e proporzionato, il tribunale effettua una valutazione approfondita della capacità finanziaria di ciascun genitore.
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