Decorso il periodo di separazione ininterrotta, i coniugi possono avviare il divorzio, che si differenzia sostanzialmente a seconda che vi sia accordo tra le parti (domanda congiunta) o contenzioso (domanda giudiziale). La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha introdotto significative novità procedurali per entrambe le modalità.
A. DIVORZIO CONGIUNTO (O CONSENSUALE)
Questa è la via più rapida e si attiva quando i coniugi hanno raggiunto un accordo completo su tutte le condizioni dello scioglimento del matrimonio, inclusi i figli e i rapporti economici.
FASI PRINCIPALI
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Deposito del Ricorso Congiunto:
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Le parti depositano un unico ricorso presso il tribunale del luogo di residenza abituale dei minori, se presenti figli minori, o del domicilio di uno dei coniugi.
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Il ricorso deve essere sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi avvocati.
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Deve contenere:
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Dati anagrafici e informazioni richieste dalla legge.
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Condizioni concordate relative all’affidamento e al mantenimento dei figli.
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Condizioni economiche, come l’eventuale assegno divorzile o rinuncia reciproca, e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, inclusi eventuali trasferimenti immobiliari.
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Documentazione reddituale e patrimoniale degli ultimi tre anni.
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Udienza o Trattazione Scritta:
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Il presidente del tribunale può fissare un’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore.
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La Riforma Cartabia consente di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, accelerando i tempi, se le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
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Udienza di Comparizione (se non sostituita):
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Il giudice verifica la volontà definitiva di divorziare e accerta l’impossibilità di riconciliazione.
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Può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa, se necessario.
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Decisione del Collegio:
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Il tribunale emette sentenza prendendo atto degli accordi o omologandoli.
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Se gli accordi sono contrari all’interesse dei figli, convoca le parti per le modifiche necessarie.
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La sentenza viene trasmessa all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
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Le parti possono rinunciare all’assegno di mantenimento se dichiarano autosufficienza economica.
B. DIVORZIO GIUDIZIALE (O CONTENZIOSO)
Se non vi è accordo tra i coniugi, uno dei due presenta un ricorso giudiziale dinanzi al tribunale competente, e l’altro si costituisce in giudizio. Il tribunale decide su tutte le questioni controverse, inclusi figli, assegno divorzile e casa coniugale.
Fasi principali:
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Atti Introduttivi:
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Il procedimento inizia con il deposito del ricorso, che deve contenere tutte le richieste dei coniugi e la relativa documentazione reddituale e patrimoniale.
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Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione e assegna un termine al convenuto per costituirsi.
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Udienza di Prima Comparizione e Provvedimenti Temporanei:
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Il giudice tenta la conciliazione; se fallisce, adotta provvedimenti temporanei per regolare rapporti economici e affidamento dei figli durante il processo.
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Tipicamente include:
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Affidamento e collocamento dei figli.
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Assegnazione della casa familiare al genitore con cui convivono i figli.
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Determinazione provvisoria di assegni di mantenimento per figli e coniuge economicamente più debole.
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Fase Istruttoria:
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Le parti presentano memorie, documenti e prove (testimonianze, consulenze tecniche).
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Il giudice può disporre indagini sulla reale situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi.
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Decisione sull’Assegno Divorzile: La giurisprudenza prevede un approccio bifasico:
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Fase 1 – An debeatur: verifica il diritto all’assegno, basato sull’assenza di “mezzi adeguati” e impossibilità oggettiva di procurarseli. L’onere di prova è a carico del richiedente. Se il coniuge è autosufficiente, la domanda è respinta.
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Fase 2 – Quantum debeatur: se riconosciuto il diritto, il giudice determina l’importo applicando il principio di solidarietà economica, valutando durata del matrimonio, condizioni economiche, contributi alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
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Decisione sui Figli:
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Il tribunale adotta provvedimenti definitivi su affidamento, collocamento, modalità di visita e contributo al mantenimento.
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Si applica il principio dell’affidamento condiviso come regola generale.
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La casa familiare viene assegnata di preferenza al genitore collocatario.
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Sentenza:
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Conclude il procedimento, pronunciando lo scioglimento del matrimonio e definendo tutte le questioni accessorie.