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Il procedimento di divorzi

Decorso il periodo di separazione ininterrotta, i coniugi possono avviare il divorzio, che si differenzia sostanzialmente a seconda che vi sia accordo tra le parti (domanda congiunta) o contenzioso (domanda giudiziale). La Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha introdotto significative novità procedurali per entrambe le modalità.

A. DIVORZIO CONGIUNTO (O CONSENSUALE)

Questa è la via più rapida e si attiva quando i coniugi hanno raggiunto un accordo completo su tutte le condizioni dello scioglimento del matrimonio, inclusi i figli e i rapporti economici.

FASI PRINCIPALI

  1. Deposito del Ricorso Congiunto:
    • Le parti depositano un unico ricorso presso il tribunale del luogo di residenza abituale dei minori, se presenti figli minori, o del domicilio di uno dei coniugi.
    • Il ricorso deve essere sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi avvocati.
    • Deve contenere:
      • Dati anagrafici e informazioni richieste dalla legge.
      • Condizioni concordate relative allaffidamento e al mantenimento dei figli.
      • Condizioni economiche, come leventuale assegno divorzile o rinuncia reciproca, e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, inclusi eventuali trasferimenti immobiliari.
      • Documentazione reddituale e patrimoniale degli ultimi tre anni.
  2. Udienza o Trattazione Scritta:
    • Il presidente del tribunale può fissare unudienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore.
    • La Riforma Cartabia consente di sostituire ludienza con il deposito di note scritte, accelerando i tempi, se le parti dichiarano di non volersi riconciliare.
  3. Udienza di Comparizione (se non sostituita):
    • Il giudice verifica la volontà definitiva di divorziare e accerta limpossibilità di riconciliazione.
    • Può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa, se necessario.
  4. Decisione del Collegio:
    • Il tribunale emette sentenza prendendo atto degli accordi o omologandoli.
    • Se gli accordi sono contrari allinteresse dei figli, convoca le parti per le modifiche necessarie.
    • La sentenza viene trasmessa allufficiale di stato civile per lannotazione a margine dellatto di matrimonio.
    • Le parti possono rinunciare allassegno di mantenimento se dichiarano autosufficienza economica.

B. DIVORZIO GIUDIZIALE (O CONTENZIOSO)

Se non vi è accordo tra i coniugi, uno dei due presenta un ricorso giudiziale dinanzi al tribunale competente, e laltro si costituisce in giudizio. Il tribunale decide su tutte le questioni controverse, inclusi figli, assegno divorzile e casa coniugale.

Fasi principali:

  1. Atti Introduttivi:
    • Il procedimento inizia con il deposito del ricorso, che deve contenere tutte le richieste dei coniugi e la relativa documentazione reddituale e patrimoniale.
    • Il presidente del tribunale fissa ludienza di comparizione e assegna un termine al convenuto per costituirsi.
  2. Udienza di Prima Comparizione e Provvedimenti Temporanei:
    • Il giudice tenta la conciliazione; se fallisce, adotta provvedimenti temporanei per regolare rapporti economici e affidamento dei figli durante il processo.
    • Tipicamente include:
      • Affidamento e collocamento dei figli.
      • Assegnazione della casa familiare al genitore con cui convivono i figli.
      • Determinazione provvisoria di assegni di mantenimento per figli e coniuge economicamente più debole.
  3. Fase Istruttoria:
    • Le parti presentano memorie, documenti e prove (testimonianze, consulenze tecniche).
    • Il giudice può disporre indagini sulla reale situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi.
  4. Decisione sullAssegno Divorzile: La giurisprudenza prevede un approccio bifasico:
    • Fase 1 – An debeatur: verifica il diritto allassegno, basato sullassenza di mezzi adeguati e impossibilità oggettiva di procurarseli. Lonere di prova è a carico del richiedente. Se il coniuge è autosufficiente, la domanda è respinta.
    • Fase 2 – Quantum debeatur: se riconosciuto il diritto, il giudice determina limporto applicando il principio di solidarietà economica, valutando durata del matrimonio, condizioni economiche, contributi alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.
  5. Decisione sui Figli:
    • Il tribunale adotta provvedimenti definitivi su affidamento, collocamento, modalità di visita e contributo al mantenimento.
    • Si applica il principio dellaffidamento condiviso come regola generale.
    • La casa familiare viene assegnata di preferenza al genitore collocatario.
  6. Sentenza:
    • Conclude il procedimento, pronunciando lo scioglimento del matrimonio e definendo tutte le questioni accessorie.

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