Il divorzio in Italia pone fine al matrimonio civile o agli effetti civili di quello religioso. Non si tratta di un procedimento automatico: per ottenere il divorzio è necessario rispettare specifici requisiti legali e ottenere la pronuncia del Tribunale.
REQUISITI PER CHIEDERE IL DIVORZIO
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Separazione legale tra i coniugi
Prima di richiedere il divorzio, i coniugi devono essere legalmente separati. Lo stato di separazione può derivare da:
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una sentenza di separazione giudiziale: il divorzio può essere richiesto solo dopo che la sentenza è diventata definitiva;
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la separazione consensuale omologata dal Tribunale;
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un accordo di separazione in negoziazione assistita;
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un accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile.
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Periodo minimo di separazione
La separazione deve essere ininterrotta per un periodo minimo:
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12 mesi in caso di separazione giudiziale.
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6 mesi in caso di separazione consensuale.
Il termine decorre dalla data della prima udienza dinanzi al Presidente del Tribunale.
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Accertamento della rottura definitiva del vincolo matrimoniale
Il giudice deve verificare che non sia possibile ricostituire la comunione coniugale, valutando fatti, comportamento delle parti e volontà di porre fine al matrimonio. La lunga separazione è spesso considerata sufficiente.
Grazie alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), è ora possibile presentare congiuntamente separazione e divorzio, semplificando tempi e costi.
DOCUMENTI NECESSARI
Per presentare la domanda servono:
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atto integrale di matrimonio;
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certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi;
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provvedimento di separazione (sentenza, decreto o accordo).
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documentazione economica: dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, immobili, veicoli, partecipazioni societarie, estratti conto, documentazione attestante la titolarità di beni immobili o mobili registrati;
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piano genitoriale in presenza di figli minori, che descriva le attività quotidiane dei figli (scolastiche ed extrascolastiche), vacanze, spese.
PROCEDURA IN TRIBUNALE
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Presentazione del ricorso
Il ricorso deve contenere dati personali delle parti e dei figli, motivi della domanda, richieste economiche e genitoriali e documenti allegati e va depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente.
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Criteri per l’individuazione del Tribunale competente
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Residenza abituale dei figli minori.
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In assenza di figli, residenza del coniuge convenuto.
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Se irreperibile o all’estero, residenza del ricorrente.
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Svolgimento del procedimento
entro 90 giorni dal deposito del ricorso presso il Tribunale, il Presidente fissa la data della prima udienza di comparizione delle parti avanti a sé e assegna termini al convenuto per la sua costituzione in giudizio. Durante la prima udienza, il Giudice esperisce un tentativo di conciliazione e, se necessario, emette i provvedimenti temporanei e urgenti. La causa viene così rimessa in istruttoria (per la valutazione di prove, testimoni, indagini economiche) ed, infine, viene rimessa in decisione. In caso di divorzio congiunto, la pronuncia della sentenza è immediata (senza fase istruttoria); in caso di divorzio giudiziale, la pronuncia della sentenza avviene al termine della fase istruttoria e decisionale.
DOPO LA SENTENZA
La sentenza definitiva viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato e dove risulta parimenti trascritto. L’annotazione formalizza lo scioglimento del vincolo. Eventuali trasferimenti immobiliari o accordi economici diventano titoli validi per trascrizioni nei registri immobiliari.