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Come presentare domanda di divorzio in Italia?

Il divorzio in Italia pone fine al matrimonio civile o agli effetti civili di quello religioso. Non si tratta di un procedimento automatico: per ottenere il divorzio è necessario rispettare specifici requisiti legali e ottenere la pronuncia del Tribunale.

REQUISITI PER CHIEDERE IL DIVORZIO

  1. Separazione legale tra i coniugi
    Prima di richiedere il divorzio, i coniugi devono essere legalmente separati. Lo stato di separazione può derivare da:
    • una sentenza di separazione giudiziale: il divorzio può essere richiesto solo dopo che la sentenza è diventata definitiva;
    • la separazione consensuale omologata dal Tribunale;
    • un accordo di separazione in negoziazione assistita;
    • un accordo di separazione innanzi allufficiale di stato civile.
  2. Periodo minimo di separazione
    La separazione deve essere ininterrotta per un periodo minimo:
    • 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
    • 6 mesi in caso di separazione consensuale.
      Il termine decorre dalla data della prima udienza dinanzi al Presidente del Tribunale.
  3. Accertamento della rottura definitiva del vincolo matrimoniale
    Il giudice deve verificare che non sia possibile ricostituire la comunione coniugale, valutando fatti, comportamento delle parti e volontà di porre fine al matrimonio. La lunga separazione è spesso considerata sufficiente.

Grazie alla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), è ora possibile presentare congiuntamente separazione e divorzio, semplificando tempi e costi.

DOCUMENTI NECESSARI

Per presentare la domanda servono:

  • atto integrale di matrimonio;
  • certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi;
  • provvedimento di separazione (sentenza, decreto o accordo).
  • documentazione economica: dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, immobili, veicoli, partecipazioni societarie, estratti conto, documentazione attestante la titolarità di beni immobili o mobili registrati;
  • piano genitoriale in presenza di figli minori, che descriva le attività quotidiane dei figli (scolastiche ed extrascolastiche), vacanze, spese.

PROCEDURA IN TRIBUNALE

  1. Presentazione del ricorso
    Il ricorso deve contenere dati personali delle parti e dei figli, motivi della domanda, richieste economiche e genitoriali e documenti allegati e va depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente.
  2. Criteri per lindividuazione del Tribunale competente
    • Residenza abituale dei figli minori.
    • In assenza di figli, residenza del coniuge convenuto.
    • Se irreperibile o allestero, residenza del ricorrente.
  3. Svolgimento del procedimento

entro 90 giorni dal deposito del ricorso presso il Tribunale, il Presidente fissa la data della prima udienza di comparizione delle parti avanti a sé e assegna termini al convenuto per la sua costituzione in giudizio. Durante la prima udienza, il Giudice esperisce un tentativo di conciliazione e, se necessario, emette i provvedimenti temporanei e urgenti. La causa viene così rimessa in istruttoria (per la valutazione di prove, testimoni, indagini economiche) ed, infine, viene rimessa in decisione. In caso di divorzio congiunto, la pronuncia della sentenza è immediata (senza fase istruttoria); in caso di divorzio giudiziale, la pronuncia della sentenza avviene al termine della fase istruttoria e decisionale.

DOPO LA SENTENZA

La sentenza definitiva viene trasmessa allUfficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio è stato celebrato e dove risulta parimenti trascritto. Lannotazione formalizza lo scioglimento del vincolo. Eventuali trasferimenti immobiliari o accordi economici diventano titoli validi per trascrizioni nei registri immobiliari.

 

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